Figli portatori di handicap: ecco le detrazioni fiscali

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Figli portatori di handicap: ecco le detrazioni fiscali

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Tra qualche settimana saremo tutti alle prese con la dichiarazione dei redditi. Il contribuente che ha figli portatori di handicap fiscalmente a carico ha diritto a una detrazione dall’Irpef. L’importo di questa detrazione varia a seconda del suo reddito complessivo, a meno che il reddito complessivo superi i 95.000 euro: in quel caso non spetta alcuna detrazione.

Che cosa vuol dire che il figlio è fiscalmente a carico? Il limite di reddito personale complessivo per ritenere una persona fiscalmente a carico non deve essere superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l’abitazione principale e pertinenze. In questo caso non si tiene conto dei redditi esenti, come per esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.

Veniamo ai conti. La detrazione base per i figli a carico è stata fissata in 1.220 euro per il figlio di età inferiore a tre anni, oppure in 900 euro se il figlio ha un’età pari o superiore ai 3 anni. Inoltre, se in famiglia ci sono più di tre figli a carico, questi importi aumentano di 200 euro per ciascun figlio, primogenito compreso. Per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992, si ha diritto all’ulteriore importo di 400 euro.

Per determinare la detrazione effettiva è necessario moltiplicare la detrazione teorica per il coefficiente (assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento) che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo, e 95.000.

La detrazione per i figli deve essere ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In alternativa, e se c’è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest’ultimo, come per esempio nel caso di “incapienza” dell’imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni. Tra parentesi: si dice che si ha incapienza quando l’importo complessivo delle detrazioni, di cui un contribuente può beneficiare, è maggiore all’imposta lorda. In queste situazioni, l’importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi.

Tutte queste informazioni sono tratte dalla “Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità” pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate e scaricabile a questo indirizzo. Per un aiuto con queste pratiche, e per individuare i professionisti e i centri CAF che possono aiutarvi, potete rivolgervi agli uffici della “Bottega della domiciliarità” in via G. Giovanni Bosco, 5 (accanto alla RSA) a Seriate, previo appuntamento telefonico 035.0600195.

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