Tra i tanti servizi offerti dalla bottega della domiciliarità c’è anche l’assistenza nella pratica di nomina dell’amministratore di sostegno.
L’amministratore di sostegno (ADS), come emerge da questo articolo dell’ASST Papa Giovanni XXIII, è quella figura “a cui si ricorre quando, in presenza di persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, si intenda offrire tutela con la minore limitazione possibile della capacità di agire, rispettando e valorizzando contestualmente le capacita’ residue (art. 404 C.C)”.
In pratica, come si evince da un articolo dello Studio Cataldi (link), è “una persona nominata con decreto dal Giudice Tutelare che ha il compito di assistere, sostenere e rappresentare chi, per effetto di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte al compimento delle funzioni della vita quotidiana”. Questa figura, introdotta nel 2004, ha in pratica lo scopo di garantire una sorta di protezione giuridica per il malato non autonomo (se per esempio deve comprare beni mobili o immobili), senza limitarne troppo la capacità di agire.
Chi può chiedere la nomina dell’amministratore di sostegno? Possono chiederne la nomina lo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado (fino quindi a zii e prozii, nipoti e cugini), gli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi, nuore), il pubblico ministero, il tutore o il curatore.
Rispondiamo ora ad alcune domande ricorrenti su questa figura.
È obbligatorio portare la persona interessata dal giudice? Sì, il giudice deve obbligatoriamente sentire la persona che dovrà avere l’ADS perché possa esprimere il proprio parere ed eventualmente indicare la persona che ricopra l’incarico di ADS.
È obbligatorio l’intervento dei familiari? Nel “ricorso” devono essere indicati i parenti (fino al 4° grado) conosciuti. Il giudice può convocali tutti o in parte. I convocati sono tenuti a presentarsi o a far pervenire una nota scritta con il loro parere rispetto alla nomina dell’ADS.
Chi sceglie l’ADS? L’ADS è nominato dal giudice tutelare, che tiene conto di eventuali indicazioni del beneficiario o che decide in autonomia sciegliendo prioritariamente tra i parenti fino al 4° grado. L’ADS entra in carico solo dopo il giuramento.
Ci sono soggetti ai quali non è consentito ricoprire le funzioni di ADS? Non possono ricoprire il ruolo di ADS gli operatori dei servizi sociali e sanitari che hanno in cura diretta il beneficiario.
L’eventuale assistente famigliare (badante) può fare l’ADS? Non può, essendo in corso un rapporto di lavoro tra l’assistente ed il beneficiario
Quanto guadagna l’ADS? Il ruolo di ADS è gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, documentate e riconosciute dal giudice.
Qual è il ruolo dell’ADS? Ogni ADS riceve un incarico specifico che viene indicato nel decreto di nomina. Non tutti gli ADS hanno gli stessi compiti
Il beneficiario può fare testamento? E, se non fosse in grado, può farlo il suo Amministratore di Sostegno? Se il decreto di nomina non lo vieta espressamente, il beneficiario può fare testamento, mentre l’Amministratore di Sostegno non lo può mai fare in nome e per conto del proprio beneficiario
Il beneficiario può ereditare? Sì. Con l’aiuto dell’ADS, dovrà fare richiesta di autorizzazione al giudice per accettare eventuale eredità con il “beneficio dell’inventario” (accetterà l’eredita solo se è positiva)
Cosa vuol dire “piena rappresentanza del beneficiario”? Significa che l’ADS è il rappresentate legale del beneficiario quindi potrà ad esempio eseguire automaticamente operazioni bancarie e tutte le funzioni attribuite nel decreto di nomina.
Cosa vuol dire “compiti di assistenza”? Significa che il beneficiario mantiene una capacità limitata. La sua firma in qualsiasi tipo di documento dovrà essere affiancata da quella dell’ADS.
A chi deve rendere conto l’ADS? L’ADS deve rendere conto esclusivamente al giudice tutelare attraverso una relazione iniziale e il rendiconto periodico da presentarsi alle scadenze stabilite nel decreto di nomina (6 mesi -1 anno-2 anni).
L’ADS può affittare un immobile del beneficiario? Sì. L’ADS, di intesa con il beneficiario, può affittare gli immobili di proprietà del beneficiario nei termini di legge ai prezzi di mercato senza bisogno di chiedere l’autorizzazione se la durata della locazione è inferiore a 10 anni.
L’ADS può vendere o acquistare immobili o beni soggetti al pubblico registro ? Sì, l’ADS può vendere, previa richiesta di autorizzazione al giudice tutelare (vedi vademecum).
L’ADS può firmare il consenso informato? L’ADS può firmare il consenso informato solo se è autorizzato dal giudice tutelare.
Per presentare la domanda di nomina di un amministratore di sostegno, che si chiama ricorso e va presentata al giudice tutelare, non serve necessariamente un avvocato. Possiamo aiutarvi anche noi de La bottega della domiciliarità. Per qualsiasi informazione potete rivolgervi agli uffici di via G. Giovanni Bosco, 5 (accanto alla RSA) a Seriate, previo appuntamento telefonico: 035.0600195.